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Roma, 11 maggio 2017
Circolare n. 89/2017
Oggetto:
Tributi – Disposizioni contenute nella cd “Manovrina 2017” – D.L. 24.4.2017,
n.50, su S.O. alla G.U. n.95 del 24.4.2017.
Si
illustrano di seguito le disposizioni di carattere tributario contenute nella
manovra correttiva 2017 indicata in oggetto.
Split payment (art.1) – E’ stata estesa l’applicazione del
meccanismo della scissione dei pagamenti Iva (cosiddetto split payment): tutti i fornitori delle pubbliche amministrazioni,
pur emettendo una fattura con addebito di Iva, incassano solo l’ammontare dell’imponibile,
mentre l’imposta viene versata direttamente all’Erario dalla pubblica
amministrazione. Con le nuove disposizioni il meccanismo viene esteso ai
fornitori di tutte le amministrazioni, enti ed altri soggetti inclusi nel conto
consolidato della PA, delle società controllate di diritto o di fatto,
direttamente o indirettamente dallo Stato, delle società controllate di diritto
dagli enti pubblici territoriali, nonché delle società quotate inserite
nell’indice FTSE MIB della borsa italiana. L’estensione opera con riferimento
alle fatture emesse a far data dall’1 luglio 2017.
Detrazione IVA (art.2) – E’ stato ristretto
l’ambito temporale per esercitare la detrazione dell’Iva assolta sugli
acquisti. In particolare è stato previsto che il diritto alla detrazione potrà
essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il
diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della
nascita del diritto stesso (in precedenza la detrazione poteva essere esercitata
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il
diritto era sorto).
Restrizioni alle compensazione (art.3) – Per contrastare le
indebite compensazioni fiscali, è stato previsto che per le compensazioni oltre
5 mila euro sia necessario il visto di conformità sulla dichiarazione (in
precedenza 15 mila euro). La modifica rileva ai fini dell’Iva, delle imposte
sui redditi, delle addizionali, delle ritenute alla fonte, delle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito, nonché ai fini Irap. Restano escluse le
compensazioni relative ai rimborsi Iva trimestrali. In caso di violazione è
previsto, oltre al recupero dell’ammontare del credito utilizzato,
l’applicazione della sanzione del 30 per cento.
ACE (Art.7) – E’ stato previsto
che l’incentivo alla crescita economica introdotto col DL n.201/2011 venga
calcolato con riferimento agli incrementi patrimoniali degli ultimi cinque anni
e non con riferimento a tutti gli incrementi realizzati a decorrere dal 2011.
Si rammenta che l’ACE è un’agevolazione fiscale per le imprese che si
capitalizzano con patrimonio proprio.
Clausole di salvaguardia IVA (art.9) – Sono state
ritoccate le clausole di salvaguardia che, com’è noto, prevedono l’aumento
automatico dell’Iva nel caso lo Stato non riesca a reperire le risorse
pianificate. La manovra correttiva ha previsto che l’aliquota del 10 per cento
passi all’11,5 nel 2018, al 12% nel 2019 e al 13% nel 2020. Per l’Iva del 22% è
stata prevista l’aliquota al 25% dal 2018, al 25,4% dal 2019, al 24,9 per cento
dal 2020 e di nuovo al 25 per cento dal 2021. E’ ovviamente auspicabile che
tali clausole non scattino mai.
Reclamo e mediazione (art.10) – E’ stato previsto
che per gli atti notificati dall’1 gennaio 2018 si potrà esperire reclamo e
mediazione per importi fino a 50 mila euro (in precedenza 20 mila).
Definizione agevolata controversie tributarie
(art.11)
– E’ stata introdotta la definizione agevolata delle controversie tributarie
pendenti al 31 dicembre 2016 con l’Agenzia delle Entrate in ogni stato di
giudizio. Sono esclusi i contenziosi che riguardano l’Iva all’importazione, gli
aiuti di Stato, i dazi e le accise. La definizione agevolata avviene col
pagamento delle imposte dovute più l’applicazione degli interessi, senza la
corresponsione delle sanzioni e degli interessi di mora. La domanda di
definizione va presentata entro il 30 settembre 2017. Se l’importo dovuto
supera i 2 mila euro potrà essere rateizzato in tre scadenze (30 settembre e 30
novembre 2017 e 30 giugno 2018).
IRI per imprenditori individuali e società di
persone (art.58)
– L’imposta sul reddito di impresa introdotta per gli imprenditori individuali
e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di
contabilità ordinaria con la Legge di Bilancio 2017 prevede che il reddito di
impresa sia escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e
tassato separatamente con l’aliquota Ires che dall’1 gennaio 2017 è pari al 24
per cento. La manovra correttiva ha ora previsto la procedura per uscire dal
regime IRI. In particolare, le somme prelevate a carico delle riserve di utili
formate nei periodi di imposta di applicazione dell’IRI concorreranno a formare
il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai
medesimi soggetti sarà riconosciuto un credito di imposta in misura pari
all’imposta pagata a titolo di IRI.
Transfer
pricing (art.59) – Sono stati modificati
i criteri di determinazione dei componenti di reddito derivanti da operazioni
tra società residenti e non residenti legate da rapporti di controllo.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Codirettore |
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 95 del
24.4.2017
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una
migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o
maggiori investimenti;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuove
iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi sismici
nell'anno 2016 e 2017;
Considerata l'urgenza di misure volte a favorire la crescita
economica del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2017;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti.
EMANA
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
FINANZA PUBBLICA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ENTRATE
Art. 1
(Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale)
1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per le cessioni di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della
Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta
sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi
secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni
effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province,
citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni;
c) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle
societa' di cui alle lettere a) e b), ancorche' queste ultime
rientrino fra le societa' di cui alla lettera d) ovvero fra i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa
italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di
riferimento per il mercato azionario.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al
termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal
Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE.";
c) il comma 2 e' abrogato.
2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole "degli enti pubblici" sono sostituite dalla parola "dei".
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente
articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio
2017.
Art. 2
(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai
beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui
l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la
dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione e'
sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del
diritto medesimo."
2. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: ", ovvero" a
"imposta." sono sostituite dalle seguenti: "nella quale e' esercitato
il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa
all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo
anno."
Art. 3
(Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)
1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono soppresse le parole: "di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602" e le parole "15.000 euro annui" sono sostituite con le parole
"5.000 euro annui";
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Nei casi di
utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente
comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di
conformita' o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle
dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di
utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei
crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformita' o
sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con
l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei
crediti utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo
periodo e dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle
sanzioni."
2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 7:
1. al primo periodo, le parole: "15.000 euro annui" sono sostituite
con le parole: "5.000 euro annui";
2. dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente:
"Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al
presente comma in violazione dell'obbligo di previa apposizione del
visto di conformita' o della sottoscrizione di cui al primo periodo
sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi
di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei
crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformita' o
sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con
l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti
utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo periodo e
dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni."
b) al numero 7-bis le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle
seguenti "5.000 euro".
3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: "per importi superiori a 5.000 euro annui," sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero dei crediti relativi alle imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte,
alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dei crediti d'imposta da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi".
4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente "Per il pagamento delle
somme dovute, di cui al periodo precedente, non e' possibile
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".
*****OMISSIS*****
Art. 7
(Rideterminazione della base Ace)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 5 le parole "dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2010" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto esercizio
precedente";
b) al comma 6-bis le parole "all'esercizio in corso al 31 dicembre
2010" sono sostituite dalle seguenti: "al quinto esercizio
precedente".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2016.
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma
552 e' sostituito dal seguente: "552. Per i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo:
a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio,
anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il
patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
b) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la
differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il
patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta
precedente a quello per il quale si applica detto articolo 1.".
4. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui
redditi delle societa' relativo al periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando quale
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 1.
*****OMISSIS*****
Art. 9
(Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia
concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise)
1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole "e' incrementata di tre punti
percentuali dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "e'
incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di
ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di
un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020";
b) alla lettera b), le parole "e di ulteriori 0,9 punti percentuali
dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori
0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota e'
ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020
rispetto all'anno precedente ed e' fissata al 25 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2021";
c) alla lettera c), le parole "2018", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "2019".
CAPO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Art. 10
(Reclamo e mediazione)
1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila euro" sono sostituite
dalle seguenti: "cinquantamila euro".
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti
impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo la parola: "ente", sono inserite le seguenti: "e
dell'agente della riscossione".
Art. 11
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui
e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del
giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio,
possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto
l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la
legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto
impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e
degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica
dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi
di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi
di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione
e' dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In
caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate
ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun
importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito
anche con modalita' diverse dalla presente definizione.
3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in
primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per
le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1
il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015.
5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non e' ammesso
il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.
Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del
presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento
del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il
contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il
2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per
cento delle somme dovute, e' fissata al 30 novembre; b) per il 2018,
la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per
cento delle somme dovute, e' fissata al 30 giugno. Per ciascuna
controversia autonoma e' effettuato un separato versamento. Il
contribuente che abbia manifestato la volonta' di avvalersi della
definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa
disposizione, puo' usufruire della definizione agevolata delle
controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto
articolo 6. . La definizione si perfeziona con il pagamento degli
importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda.
6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma
e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta
di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a
ciascun atto impugnato.
7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si
scomputano quelli gia' versati per effetto delle disposizioni vigenti
in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonche' quelli
dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non da' comunque
luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti
rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della
definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali
pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata
in vigore del presente articolo.
8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il
contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal
caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale
data il contribuente avra' depositato copia della domanda di
definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata,
il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i
termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce
giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata
in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine
per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla
notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di
istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla
parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma
7.
12. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
articolo.
13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma
12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate
derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero
realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da
12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di
realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate
previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a
compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di
cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016
n, 232, nonche', per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche
parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di
spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre
con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
*****OMISSIS*****
Art. 58
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa:
disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di
impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime)
1. All'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis In
caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a
seguito di cessazione dell'attivita', le somme prelevate a carico
delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione
delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse
sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare
il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei
soci; ai medesimi soggetti e' riconosciuto un credito d'imposta in
misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo."
Art. 59
(Transfer pricing)
1. All'articolo 110, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa'
non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sono
determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di
libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne
deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalita' e alle
condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base
delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per
l'applicazione del presente comma.".
2. Dopo l'articolo 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' inserito il seguente:
"Articolo 31-quater: 1. La rettifica in diminuzione del reddito di
cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere riconosciuta:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti
degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste
dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui
redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990;
b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attivita'
di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli
Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi
secondo le modalita' e i termini previsti con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in
aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza
effettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una convenzione per
evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato
scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' per
il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure
amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.".
*****OMISSIS*****
FINE TESTO